In data odierna l’Aran ha pubblicato nella propria banca dati due nuovi interessanti orientamenti applicativi concernenti il trattamento economico accessorio da corrispondere ai segretari comunali e provinciali.
Con il primo di essi, il parere 34552, oltre a ribadire la perdurante applicabilità dell’istituto del “galleggiamento” nei confronti dei segretari comunali e provinciali, l’Agenzia precisa che la quota di retribuzione spettante a tale titolo è – a tutti gli effetti – una componente della retribuzione di posizione, soggetta ai vincoli di contenimento della finanza pubblica.
Certo, però, che se il galleggiamento non può essere considerato una voce retributiva distinta dalla retribuzione di posizione in godimento, sembra logico ritenere che lo stesso debba essere computato anche ai fini della determinazione dell’indennità di reggenza da corrispondere ai segretari ai sensi dell’art. 62 del CCNL dell’Area Funzioni Locali siglato il 16.07.2024.
Con il parere 34539, l’Aran si è invece soffermata sulla quantificazione della retribuzione di posizione da corrispondere al segretario in disponibilità nominato in un ente di classe inferiore.
L’Agenzia ricorda che il nuovo CCNL del 16.07.2024, al comma 6 dell’art. 60, precisa che allo stesso va riconosciuta la retribuzione di posizione nell’importo minimo di cui alla tabella corrispondente alla classe demografica dell’ente di ultima titolarità, anche con riferimento alla applicazione dell’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, a garanzia della particolare tutela che era stata introdotta a favore del personale, nelle casistiche ivi contemplate.
L’art. 43, comma 2, del CCNL 16.05.2001, espressamente richiamato dal comma 6 dell’art. 60 in esame, come noto, dispone che in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di provenienza, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento durante il periodo di disponibilità.
In base al nuovo sistema introdotto dall’art. 60, tuttavia, il nuovo ente ove è conferito l’incarico – in modo analogo a quanto era previsto con la diversa disciplina della “maggiorazione” – potrà prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva rispetto al minimo della fascia di appartenenza dell’ente entro il valore massimo di tale fascia. Tale maggior valore dovrà ovviamente essere “giustificato” sulla base dei criteri di graduazione di cui al comma 2 dell’art. 60 adottati dall’Ente (ad esempio, sulla base dell’attribuzione di funzioni aggiuntive ovvero di una situazione di oggettivo disagio del contesto ambientale).
Pertanto, qualora nel nuovo ente di titolarità (collocato nella fascia demografica immediatamente inferiore) la posizione del segretario – in base ai criteri di graduazione adottati presso tale ente – risulti pesata al “minimo”, al Segretario competerà solo la differenza tra i due minimi. Sulla base di quanto stabilito, in tema di riparto di oneri tra Ministero dell’Interno e nuovo ente di titolarità, dal citato comma 2 dell’art. 43, al Ministero dell’Interno compete, comunque sempre, la differenza tra i due minimi (determinati unicamente sulla base dalla dimensione demografica dei due Enti, a prescindere dalla graduazione, come da tabella di cui all’art. 58 del nuovo CCNL relativa al triennio 2019-2021) ed al nuovo ente di titolarità il minimo previsto per la propria fascia demografica. Il nuovo ente si farà carico, quindi, dello stesso importo che avrebbe corrisposto nel caso di nomina di un segretario non beneficiario della norma di garanzia; mentre il Ministero dell’Interno, si fa carico della differenza che viene garantita.