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Limiti all’esenzione ICI/IMU sull’Abitazione principale in caso di comproprietà

Con la sentenza n. 24462 del 08.08.2022 la Cassazione Civile Ord. Sez. 5 ha chiarito in tema di ICI, ma valevole anche ai fini IMU, che nel caso in cui i soggetti passivi abbiano in comproprietà diverse unità immobiliari soggette a tassazione, ove ciascuno, in uno dei beni oggetto della comproprietà vi ha posto la residenza anagrafica e la dimora abituale, destinando l’immobile ad abitazione principale del proprio nucleo familiare, si ha diritto all’esenzione ICI/IMU riservata all’abitazione principale solo nei limiti della quota posseduta e solo in relazione a detta unità, in quanto non è fondata l’estensione del beneficio anche in relazione alle altre unità immobiliari, difettando in relazione a queste il presupposto della residenza e della dimora abituale da parte del soggetto che invoca l’esenzione. 

Prosegue infine la Corte precisando che, ai fini della spettanza dell’esenzione ICI/IMU per le abitazioni principali, è doveroso tener conto della «natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) (così Cass. n. 21873/2020 e, nel medesimo senso, Cass. n. 24538/2020; Cass. 15439/2019, Cass. 12050/2018)», ne deriva che la predetta esenzione tributaria è legittima solo in riferimento alla stessa unità immobiliare dove tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. n. 4166/2020; cfr. Cass. n. 18096/2019; 13335/2016).

Sulla scorta di tale principio la Cassazione ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento ICI notificati dal Comune ai comproprietari delle unità immobiliari, in quanto ciascuno tenuto al pagamento del tributo per la quota di proprietà attribuitagli negli immobili che costituiscono abitazione principale degli altri soggetti passivi.