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Limite all’uso delle graduatorie non retroattivo

Nel fornire riscontro ad una richiesta di approfondimento inviata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in ordine all’ambito applicativo della recente novella introdotta dal Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha evidenziato che «tale disposizione è finalizzata a garantire una migliore qualità del personale assunto, e ciò in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso. Si tratta di una misura che va letta in un’ottica di sistema nel quale gli altri fattori da valutare sono la rapidità delle nuove procedure concorsuali (massimo 180 giorni, così come previsto nel regolamento di modifica al dPR n. 487 del 1994, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri), frequenti (il turn over annuale medio è di circa 150.000 unità) e digitalizzate (sul tema si veda il nostro approfondimento n. 7/2023).
Si tratta, pertanto, di un complesso di elementi il cui “combinato disposto” non è latore di criticità, bensì costituisce un elemento di crescita qualitativa –oltre che quantitativa –della pubblica amministrazione
».

Tuttavia, precisa il parere, «la misura in argomento, benché di portata generale, non è applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari, quali quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell’Istituto superiore di sanità, come pure –anche se non espressamente indicati–sono da ritenere indubbiamente esclusi dal suo ambito di applicazione anche i reclutamenti del personale in regime pubblicistico». 

Inoltre, viene esplicitato chiaramente il fatto che la norma in commento è destinata a dispiegare i propri effetti solo con riguardo alle graduatorie dei concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 44 del 2023 (22 giugno 2023).

Sebbene in modo non altrettanto esplicito, il parere conferma altresì il fatto che il limite al numero degli idonei nei concorsi pubblici (al solo 20 per cento) non si riferisce al numero dei posti messi a concorso, bensì al numero degli idonei successivi all’ultimo dei vincitori (nel parere si parla infatti di norma che limita gli idonei nei concorsi pubblici al solo 20 per cento –rispetto ai posti banditi – dei candidati che si sono collocati dopo l’ultimo dei vincitori di concorso).