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Le PEO assolvono a plurime funzioni concorrenti

È illegittimo escludere dalle procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici il personale non più presente in servizio all’atto dell’approvazione delle relative graduatorie.

Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 5191 del 27 febbraio 2024.

Invero, ricordano i Giudici, sulla base della disciplina collettiva, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità (funzione corrispettiva), riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale), promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante), sicché il rilievo assorbente attribuito dalla Corte territoriale alla finalità incentivante, da cui deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data dell’approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale, viceversa, presupposta dalla prevista decorrenza retroattiva della progressione fissata al 1° gennaio dell’anno cui la progressione medesima, programmata con cadenza annuale, si riferisce.

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