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Le novità contenute nella legge di Bilancio 2026 per il personale degli enti locali

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

La Manovra, che prevede un intervento di circa 22 miliardi di euro, senza un aumento del disavanzo, interviene in modo esteso su ambiti che toccano quotidianamente l’operatività degli enti locali: rigenerazione urbana, gestione dei contratti pubblici, finanza locale, personale, ricostruzione post-calamità ed energia.

Proponiamo di seguito una breve sintesi delle principali misure di interesse per il personale delle autonomie locali.

Revisione della disciplina dell’IRPEF (Art. 1, commi 3 e 4). Prevede la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

Proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE Sociale (Art. 1, comma 162). Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e modifica dei termini di decorrenza per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (Art. 1, commi 185, 191 e 198). Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Si prevede altresì che per il personale delle amministrazioni pubbliche, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio, comunque denominate, decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente, comprensiva del relativo incremento di tre mesi, e che tale termine dilatorio, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio), venga ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027.

Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (Art. 1, comma 194). Estende ai dipendenti che nel 2026 maturano il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva (a prescindere dall’età anagrafica) le incentivazioni per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (Art. 1, commi 219 e 220). Stabilisce l’ampliamento delle maglie per la fruizione dei congedi parentali e di quelli per la malattia del figlio. In particolare, si prevede un’estensione del limite di età per la fruizione del congedo parentale dai 12 ai 14 anni del figlio (applicabile anche a figli adottivi e in affidamento) e l’aumento da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno del numero di giorni di congedo fruibili da ciascun genitore per la malattia dei figli di età superiore a tre anni.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (Art. 1, comma 221). Prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

Tassazione salario accessorio dipendenti pubblici al 15% (Art. 1, comma 237). Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta (salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro) ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% i compensi per il trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) corrisposti ai dipendenti pubblici privi di qualifica dirigenziale, entro il limite di 800 euro. La norma si applica, però, solo ai dipendenti titolari di un reddito di lavoro non superiore a 50mila euro.

Armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle Unioni di comuni (Art. 1, comma 238). Prevede che i Comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite (ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69) alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione.

Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016 (Art. 1, comma 586). Detta disposizioni per la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016.

Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016 (Art. 1, commi da 625 a 627). Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali ricompresi nel cratere del sisma del 2016 vengono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, il personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

Fondo per l’armonizzazione trattamenti accessori personale comunale (Art. 1, comma 674). Prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

Nuove disposizioni in materia di Segretari comunali e provinciali (Art. 1, commi 691 e 833). Prevede che la possibilità di assegnare la titolarità di sedi di Comuni fino a 5 mila abitanti ai segretari comunali di prima nomina sia prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR. È stata inoltre autorizzata l’iscrizione all’albo dei segretari, in aggiunta a quelli previsti dal bando, dei borsisti non vincitori del corso concorso per 441 unità che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità.

Maggiori controlli sui dipendenti pubblici che usufruiscono dei benefici della legge 104/1992 (Art. 1, commi 723 e 724). Dispone il potenziamento dei controlli sul corretto utilizzo da parte dei dipendenti pubblici dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992. In particolare, il comma 723 prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all’INPS l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Il successivo comma 724, invece, stabilisce che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell’ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo.

Tags: Legge di bilancio 2026