In data odierna l’Aran ha fornito un importante chiarimento sulle corrette modalità di costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell’anno in corso.
Come noto, infatti, l’art. 60 del nuovo CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024 ha previsto il conglobamento di una quota dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare con decorrenza 1° gennaio 2026.
Tale conglobamento, tuttavia, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, deve riverberarsi in una corrispondente riduzione della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022.
Il dubbio che molti operatori del settore si sono posti al riguardo è come trattare il personale in part-time.
Oggi l’Agenzia, con il parere Id: 37049, ha precisato che le unità part-time “native” (cioè assunte part-time) si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50%=0,5), mentre le unità part-time trasformate (ma originariamente a tempo pieno) si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time.
In merito alla rideterminazione delle risorse stabili, l’Aran ha poi evidenziato che la stessa consiste in una riduzione “stabile” delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
