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L’accertamento al defunto deve essere notificato impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi

Con la sentenza 1683/2022, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha statuito che, in tema di responsabilità per i debiti tributari ereditati si applica la disciplina di cui agli artt. 752 e 1295 del Codice civile secondo la quale gli eredi rispondono in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie ed è nulla la notifica dell’accertamento non avvenuta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto ma nella residenza anagrafica di un solo coerede.

Infatti, la disciplina in materia di notificazione degli atti tributari è contenuta, oltre che negli artt. 137 ss. c.p.c, nel D.P.R. 600/1973, il cui art. 65 co. 4 stabilisce che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, salvo che gli questi abbiano comunicato all’ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale (art. 65 co. 2).
Ne consegue quindi che il Comune è tenuto a notificare collegialmente a tutti gli eredi e presso l’ultimo indirizzo conosciuto del de cuius l’avviso di accertamento, avendo l’accortezza di indicare la dicitura “Eredi di” nell’intestazione dell’atto affinché sia chiaro che i veri destinatari dell’accertamento siano gli eredi. 

L’orientamento espresso dai giudici tributari si pone in linea con quanto già in precedenza stabilito dalla Cassazione con le pronunce 22426/2014, 228/2014, 16021/2015, 18451/2016, 15437/2019 e 13760/2019.