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La scissione degli effetti della notifica vale solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali

Con la sentenza 2214/2022, la CTR Lazio ha statuito che la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario si applica solamente agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali come è un avviso di accertamento.

La vicenda muoveva dall’emissione di un avviso IMU consegnato al servizio postale entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione, ma recapitato al contribuente nel mese di gennaio dell’anno successivo.

Richiamando la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 24822/2015, i giudici tributari hanno precisato che “[…] il cosiddetto principio della scissione soggettiva della notificazione non è applicabile agli atti interruttivi del decorso della prescrizione, essendo operante solo per gli atti processuali in relazione ai quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata da decadenza; al contrario per gli atti sostanziali, quale ovviamente è un avviso di accertamento, deve valere il rispetto della regola della loro ricezione come posta dall’ art. 1334 codice civile”.

A riguardo tuttavia, giova ricordare che, con la più recente sentenza 40543/2021, le medesime Sezioni Unite hanno chiarito che l’aspetto temporale del perfezionamento della notifica degli atti tributari impositivi rispetto al termine di decadenza, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, differente per il notificante e per il destinatario, vale anche per gli atti di imposizione tributaria e non solo per quelli processuali, con la conseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Si veda la nostra news del 31/01/2022