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La riduzione TARI è applicabile alle attività stagionali solo se espressamente prevista nel regolamento comunale

Con la sentenza n. 25229/2022, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’applicazione della riduzione TARI alle attività aventi carattere stagionale.

Nel caso di specie, la Società ricorrente impugnava un avviso di accertamento TARSU lamentando la mancata applicazione della riduzione tariffaria di cui all’art. 66 comma 3 del D. lgs. 507/1993 che prevedeva:

“3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

[…]; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.

Il ricorso, rigettato in primo grado, era stato accolto dalla CTR che aveva ritenuto che: “[…] alla appellante spettasse la riduzione di un terzo della tariffa […] a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune (omissis) per l’applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali, trattandosi di riduzione legislativamente prevista”.

Il Comune proponeva ricorso per Cassazione la quale ha affermato che il termine “può” richiamato dalla disposizione sopra citata rimette alla scelta del Comune l’applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria oggetto della sentenza in commento.

Lo stesso principio viene quindi applicato anche alla TARI (il cui presupposto impositivo è il medesimo di quello relativo alla TARSU), in considerazione del fatto che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013 prevede quanto segue:

“Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

[…] c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; […]”.

Anche nell’ambito TARI dunque il mancato inserimento all’interno della disciplina regolamentare della riduzione tariffaria sopra citata fa venire meno la possibilità per le attività aventi carattere stagionale di usufruire del beneficio connesso ad un ridotto utilizzo dei locali e quindi ad una minore produzione di rifiuti, confermandosi la natura facoltativa dei Comuni di introdurre tale fattispecie agevolativa.