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Istituzione della dirigenza e rispetto dei limiti di spesa del personale

Con la recente deliberazione n. 128/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha ribadito che la prima istituzione della qualifica dirigenziale presso un Comune può avvenire soltanto nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (in tal senso si era pronunciata anche la Sezione regionale di controllo del Veneto con deliberazione n. 24/2025/PAR).

Invero, pur potendo certamente trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all’art. 57, comma 5, del CCNL del 17 dicembre 2020 (secondo cui “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”), si deve tuttavia osservare che la valutazione prevista da tale norma contrattuale, circa “l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo” e l’individuazione della “relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio”, anche sulla base di “valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”, deve tener conto dei “limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”, tra i quali può iscriversi il citato limite di cui all’art. 23, comma, 2, il cui rispetto, nel caso di prima istituzione delle posizioni dirigenziali, può essere assicurato, ove necessario ai fini del rispetto del limite, mediante economie compensative a valere sul fondo per il trattamento accessorio del personale.

In tal caso, dunque, la conformità al tetto massimo di spesa potrà essere assicurata mediante utilizzo di economie compensative prelevate dal fondo destinato al trattamento accessorio del personale non dirigenziale. Ne deriva quale corollario che, in presenza di oneri incidenti sulle risorse di bilancio e dipendenti da processi di riorganizzazione interna dell’amministrazione, non risulta precluso incrementare risorse destinate a una specifica categoria di personale (es. dirigenza) fino al limite complessivo stabilito per la retribuzione accessoria, ma ciò esclusivamente in presenza di una corrispondente diminuzione delle risorse assegnate a una diversa categoria di personale (es. funzionari). Il che significa che il valore assoluto del fondo di contrattazione decentrata per la neoistituita dirigenza dovrà necessariamente portare in riduzione gli altri importi della componente complessiva della spesa di personale.

Questo principio di compensazione interna, precisa la Sezione, garantisce il mantenimento dell’equilibrio finanziario complessivo e il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica. In questo contesto normativo, la costituzione di nuovi fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale deve quindi necessariamente avvenire attraverso meccanismi di riequilibrio interno che non comportino un incremento della spesa complessiva dell’ente, garantendo così la sostenibilità finanziaria dell’operazione e il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla legislazione vigente.

Per i Giudici contabili resta poi altresì fermo l’obbligo per l’ente di adottare tutte quelle azioni dirette ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. Pertanto, anche in questa situazione, la costituzione di nuovi fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale dovrà avvenire attraverso meccanismi di riequilibrio interno che non comportino un incremento della spesa complessiva oltre la soglia prevista dalla legge, e quindi con una proporzionale riduzione di spesa del personale non dirigenziale.

Tags: Dirigenti, Limiti di spesa