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IMU: abitazioni in due Comuni, per la scelta sull’esenzione occorre sempre la dimora abituale

Facendo seguito alla nostra precedente News pubblicata il 23/12/2021  Doppia abitazione principale e IMU: una nuova disciplina normativa dove abbiamo fatto emergere le nuove difficoltà per Enti nell’effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate dai coniugi aventi residenze in comuni diversi per determinare l’immobile da considerare esente in forza dell’art. 5 decies del D.L. 146/2021 lett. b), giova precisare un aspetto da non sottovalutare nell’effettuare i doverosi controlli.

L’articolo 5 decies sopra citato che ha modificato il comma 741, lettera b) della legge 160/2019, con l’aggiunta «o in comuni diversi» ha previsto a tutti i nuclei familiari un’abitazione principale anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi.

È doveroso evidenziare che il riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare rispettando sempre il requisito della residenza e della dimora abituale. Ne deriva che la scelta dell’immobile da parte dei coniugi non risulta a totale discrezione degli stessi basandosi ad esempio sul valore della rendita più alta per avere l’esenzione sull’immobile più oneroso ai fini IMU o sull’aliquota IMU più bassa tra i due Comuni.

In termini pratici ci sono casi in cui la scelta è vincolata dalle condizioni previste dalla legge in quanto l’immobile in questione per poter essere scelto come abitazione principale del nucleo, deve essere sede della residenza anagrafica e contestualmente della dimora abituale di almeno uno dei due coniugi. Solo nel caso in cui sussista questa specifica condizione si ha la possibilità di scelta, restando ovviamente salvo il presupposto che entrambi i coniugi dimorino abitualmente nelle rispettive residenze anagrafiche. Questo aspetto, come in vigenza della vecchia normativa, esclude dalla platea della scelta come abitazione principale gli immobili per esempio ubicati in località di villeggiatura, utilizzati come casa vacanza dove un coniuge vi abbia stabilito solo la residenza e non anche la dimora abituale. È possibile verificare il requisito della dimora abituale per esempio individuando la sede del luogo di lavoro, i consumi delle utenze a rete, il medico di famiglia, l’iscrizione a corsi che richiedono frequenza (es. palestra) così come tutto ciò che possa dimostrare che nel luogo in cui è ubicato l’immobile la persona viva per gran parte del tempo.

Si invitano pertanto gli Enti nel momento in cui ricevono le dichiarazioni IMU a prestare particolare attenzione al rispetto del requisito della coesistenza della residenza e della dimora abituale sull’immobile scelto come abitazione principale e di conseguenza segnalare l’incompatibilità della scelta nel caso in cui tale condizione non sia presente.

Nell’Approfondimento n. 1 Decreto fiscale e Legge di bilancio 2022: le disposizioni in materia tributaria troverete un commento di questa e di tutte le altre disposizioni tributarie contenute nel D.L. 146/2021 e nella L. 234/2021. 

In relazione alla nuova disciplina, la ns. Società propone un servizio di supporto finalizzato all’individuazione ed alla verifica delle abitazioni principali che presentano le caratteristiche sopra evidenziate. Per ogni dettaglio consultare qui.