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Il potere del Segretario di sovrintendere alla gestione complessiva dell’Ente non è illimitato

Integra un vizio di incompetenza la nomina della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico effettuata del Segretario Comunale laddove il Regolamento dell’Ente preveda espressamente che la Commissione stessa sia nominata con atto del Responsabile competente in materia di personale.

Ora, è ben vero che l’art. 101, comma 1, del CCNL della dirigenza del 17.12.2020 attribuisce al Segretario Comunale il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle loro attività ed anche “alla gestione complessiva dell’Ente” e che nell’ambito di tale funzione potrebbe certamente farsi rientrare anche il potere di nominare le Commissioni esaminatrici, ma nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto che il Segretario abbia incongruamente esercitato tale potere, posto che proprio il giorno prima dell’adozione del suo atto, il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari dell’Ente aveva nominato la Commissione esaminatrice di un altro concorso, risultando invece in ferie soltanto nel giorno in cui è stata adottata dal Segretario comunale l’impugnata determinazione.

Non sussisteva quindi alcuna ragione che potesse indurre il Segretario comunale ad avocare a sé l’attività di nomina, visto che nel caso di specie non vi era stato alcun inadempimento da parte del Responsabile di riferimento.

È quanto si legge nella sentenza del TAR Basilicata n. 222 del 7 aprile 2023.