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Il Fondo Pluriennale Vincolato per le opere fino a 150.000 euro

La legge di bilancio 2026 ha previsto, al comma 660, l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come segue: “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Come si legge, la disposizione richiama i contratti sotto soglia creando, quindi, un apparente passo indietro rispetto alle possibilità di conservare FPV per spese non impegnate che sembrerebbero legate al formale affidamento della progettazione esecutiva, che ricordiamo essere la fase finale della progettazione così come individuata dal D.lgs. 36/2023.

Il Principio contabile al primo capoverso del punto 5.4.9 prevede la possibilità di conservare FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia se, avendo accertato l’intera copertura di spesa e avendo inserito l’intervento nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici, sono state anche solo formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’integrazione del richiamato punto 5.4.9 ad opera del citato comma 660 fa riferimento invece all’art. 50 del Dlgs. 36/2023, comprendendo perciò tutte le opere sotto soglia e non solo quelle per le quali è possibile procedere con affidamento diretto, ovvero corrispondenti ad un valore massimo pari a 150.000,00 euro.

A dirimere la questione sono intervenuti i magistrati contabili della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la regione siciliana che con la Deliberazione n. 12/2026/PAR hanno chiarito che: “la disciplina applicabile in tema contabilizzazione e conservazione del FPV, per investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, risulta quella prevista dal primo capoverso del principio contabile di cui al par.5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, mentre trovano applicazione i capoversi 5 e 6 del medesimo principio per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia.”

Il parere espresso nella Delibera n. 12/2026 è altresì richiamato nella recente FAQ n°57 pubblicata lo scorso venerdì sul portale ARCONET che riportiamo integralmente.

“Il comma 660 della legge di bilancio 2026 prevede che “Al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
«Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».”.
A quali operazioni si applicano i nuovi capoversi inseriti nel paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118?”

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che i capoversi del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano ai contratti di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia. Al riguardo, si richiama la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Tags: Affidamenti diretti, Arconet, Fondo pluriennale vincolato, FPV