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Il dirigente rinviato a giudizio non può concorrere a direttore generale

È escluso che il dirigente di una società a partecipazione interamente pubblica indagato o imputato in un procedimento penale per concorso in peculato e falso possa partecipare alla selezione per la nomina di direttore generale indetta dalla società stessa.
Anzi la società deve trasferire il dirigente in un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato. La sola partecipazione di tale dirigente alla selezione per direttore generale risulterebbe, inoltre, inopportuna per il discredito che ne verrebbe all’immagine della società e per la natura fiduciaria dell’attribuzione dell’incarico.

È quanto Anac ha deliberato con un Atto del Presidente e comunicato ai vertici del Consiglio di Amministrazione di una importante spa a capitale pubblico che fa capo a un grande comune capoluogo del Sud Italia.

La società in questione – scrive Anac – è tenuta ad applicare l’articolo 3 dalla legge n. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento. Da ciò ne consegue che la misura della doppia firma e la misura della cosiddetta segregazione di funzioni – non previste dalla normativa in questione – risultano allo stato inadeguate”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha mancato poi di sottolineare l’inadeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalla società e dal comune capoluogo da cui dipende. “La circostanza che la società sia venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale dopo circa quattro anni dalla sua apertura appare indicativa di una inadeguatezza della strategia di prevenzione. Ciò impone in primis una revisione ed un rafforzamento delle misure preventive finora adottate dall’ente e, in particolare, si raccomanda: a) l’introduzione di un’apposita disposizione del codice di comportamento che imponga ai dipendenti il dovere di segnalare l’avvio di procedimenti penali; b) la previsione – per il futuro – di una clausola di esclusione nei bandi di concorso e negli avvisi di selezione del personale per coloro che abbiano procedimenti penali in corso a proprio carico”.

Aggiunge Anac: “In considerazione del ruolo apicale e strategico che ricopre la figura del Direttore generale all’interno della società, della natura fiduciaria dell’attribuzione e del discredito che certamente deriverebbe alla immagine della stessa società, si ritiene che la partecipazione dell’interessato ad una eventuale selezione sarebbe inopportuna”.