Con il recente parere n. 3761 del 19 novembre 2025, il MIT ha ribadito l’importanza del principio di terzietà nella liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche.
Il Ministero ricorda infatti che l’articolo 45, comma 4 del Codice dei contratti prevede espressamente che “l’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”.
La scelta compiuta dal legislatore di prevedere l’alternativa tra “responsabile del servizio preposto alla struttura competente” o “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione” come soggetti incaricati della corresponsione dell’incentivo, trova la sua ratio proprio in ragione del fatto che, qualora il responsabile del servizio svolga un’attività suscettibile di essere incentivata – come nel caso prospettato nel quesito -, il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’incentivo debba essere assegnata ad “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, al fine di garantire la terzietà e di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi.
