Skip to content

Fondone COVID: nuova Faq 43

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato un nuova Faq, la num. 43 del 31.01.2022, in merito ai Fondi COVID ed alla possibilità di utilizzo degli stessi nel corso dell’anno 2022.

FAQ 43. “È possibile utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34/2020,  come rifinanziato dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1, comma 822, della L. n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche oltre il 31.12.2021?”

L’articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell’anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

  • Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del “ Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it).

Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

RGS conferma quanto già noto per effetto del Decreto Sostegni ter e specifica il diverso trattamento riservato alle risorse trasferite a titolo di specifico ristoro di spesa che parrebbero non rientrare nel meccanismo di regolazione dei rapporti finanziari  tra Comuni e tra Province e Città metropolitane.