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Doppia abitazione principale e coniugi con residenze diverse: si pronuncerà la Corte Costituzionale

Con comunicato del 24/03/2022, la Corte Costituzionale rende noto di aver esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTP di Napoli in merito all’esenzione per l’abitazione principale spettante al nucleo familiare in caso di scissione delle residenze dei coniugi di cui all’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 e di aver riscontrato dubbi di legittimità, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare. Secondo la Consulta, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

Infatti, recentemente, la Cassazione si è focalizzata su una lettura restrittiva della norma di esenzione giungendo a stabilire che, in caso di divisione del nucleo familiare che presupponga residenze e dimore differenti dei coniugi, nessuna delle abitazioni possedute dagli stessi possa essere considerata come quella principale, con conseguente impossibilità di applicare l’esenzione anche un solo immobili posseduto dalla famiglia (Ord. 17408/2021; Ord. 4166/2020; Sent. 20130/2020).

Tale orientamento si pone tuttavia in contrapposizione rispetto a quanto aveva previsto il MEF nella Circ. n. 3/DF del 2012. In quell’occasione infatti era stata ritenuta plausibile l’ipotesi di residenza e dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi da parte dei coniugi (con possibilità di considerare entrambe come abitazioni principali) dato che in tale situazione il rischio di elusione della norma era bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

La pronuncia della Corte Costituzionale sarà quindi dirimente per la risoluzione delle controversie sorte fino al 2021. Si ricordi infatti che il recente art. 5 decies D.L. 146/2021 ha stabilito che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare. A riguardo si rinvia alla nostra news del 23/12/2021.