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Disavanzo dell’azienda speciale: obbligo di ripiano in capo al comune

Con deliberazione n. 88/2020 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha riscontrato i quesiti posti da un comune circa le possibilità di intervento nei confronti della propria azienda speciale, che ha rilevato un disavanzo di esercizio.

I magistrati contabili hanno evidenziato come, in tal caso, la fattispecie del riconoscimento di debiti fuori bilancio possa essere applicata solo quando ricorrano tutte le condizioni di legge; la lett. b) del c. 1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede infatti che: “gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: … b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;”.

Laddove non ricorrano le condizioni specifiche previste dal legislatore, l’ente locale partecipante all’azienda speciale, è comunque tenuto fare fronte al disavanzo rilevato da quest’ultima; la richiamata deliberazione n. 88/2020 evidenzia infatti che: “Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.

Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica ), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della “ legalità finanziaria “ e “ dell’ equilibrio di bilancio “ ( artt.100, 81, 119 e 120 Cost.).

Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di “garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti” (art. 97 cost.)”.