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Diniego al rimborso IMU per il locatore dopo la risoluzione del contratto di leasing

Facendo seguito alle nostre precedenti News del 27.09.2021 “IMU e TASI: in caso di leasing il soggetto passivo è differente” , del 27.07.2021 “IMU e leasing: soggettività passiva al locatario”, del 22.04.2020 “La scadenza del contratto di leasing cambia la soggettività passiva”, in tema di individuazione del soggetto passivo IMU in caso di risoluzione del contratto di leasing a cui non fa seguito la restituzione dell’immobile al locatore da parte dell’utilizzatore, si è espressa di recente anche la Commissione Tributaria Regionale Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n. 125 del 15 settembre scorso.

La sentenza della CTR friulana si pone in linea con la giurisprudenza maggioritaria (Cass. 25017/21; Cass. 29973/19; Cass. 25249/19; CTR Lazio 2858/21), secondo la quale l’unico parametro adoperato dal legislatore per individuare la soggettività passiva IMU in capo al conduttore è dato dalla durata del leasing; ne deriva che a seguito di risoluzione del contratto, l’obbligo del pagamento del tributo torna in capo al proprietario, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato riconsegnato o meno. La CTR giustifica inoltre tale principio affermando che il proprietario dell’immobile, anche in assenza di materiale riconsegna del bene può tuttavia, agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, comprensivo non solo del mancato godimento dell’immobile, ma anche del tributo versato per le annualità in cui non aveva la materiale disponibilità dello stesso.

Nel caso in esame il contenzioso è nato a seguito del diniego al rimborso dell’IMU versato in relazione all’ annualità 2012, impugnato dalla società locatrice sulla base del fatto che, sebbene la locazione finanziaria si fosse risolta nel 2011, l’effettiva riconsegna del bene fosse avvenuta nel 2013. La società, pertanto, riteneva che, per il 2012, il soggetto passivo IMU dovesse essere il conduttore, in quanto soggetto avente, in concreto, controllo e godimento dell’immobile. Tale posizione della società non è stata condivisa né dai giudici di primo grado né dalla CTR, in linea con le recenti pronunce della Cassazione.