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Decreto Sicurezza: pagamento straordinari polizia locale con risorse derivanti da sanzioni CdS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato quest’oggi un decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” (c.d. Decreto Sicurezza).

Obiettivo del Governo è quello di introdurre norme che vadano a intervenire sull’ordine pubblico, sulle manifestazioni, criminalità giovanile e immigrazione. Le misure approvate coprono un ampio spettro: dal fermo preventivo per bloccare i violenti prima che arrivino in piazza alla stretta sui coltelli per i minorenni, fino al cosiddetto “scudo penale” per cittadini e Forze di polizia qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità).

L’art. 6 contiene però anche alcune norme volte a garantire un potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e tra queste spiccano in particolare quelle che consentono di utilizzare specifici fondi per l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale.

Ci riferiamo in particolare alle risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana (di cui all’art. 35-quater del D.L. 113/2018), a quelle provenienti dall’imposta di soggiorno (di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011), nonché ai proventi provenienti dalle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada.

Viene inoltre stabilito (al comma 6) che “la spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Tags: Assunzioni di personale, Lavoro straordinario, Polizia locale