Skip to content

Decreto “Conguagli”: anticipati il testo e un nuovo allegato

Attualmente al vaglio del controllo preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, il decreto “Conguagli” è stato oggi anticipato dal Ministero dell’Interno, sul portale della Finanza Locale.

Lo scorso 2 febbraio erano stati anticipati gli allegati al decreto stesso: note metodologiche e saldi finali al 31.12.2022 afferenti sia al Fondone COVID, rispetto al quale gli enti possono trovarsi in condizione di deficit o surplus, e sia ai ristori specifici di spesa, in questo caso solo da restituire non essendo previsto un ulteriore riversamento agli enti da parte dello Stato.

Con la pubblicazione del Decreto “Conguagli” e di tutti i suoi allegati ci sono state alcune conferme rispetto a quanto già anticipato dalla Legge di Bilancio e dalle due Note Metodologiche che costituiscono gli allegati A) e B) al decreto stesso e alcune novità.

Rispetto alle operazioni di conguaglio relative al Fondone COVID sono previste due casistiche: enti in deficit ed enti in surplus. Gli enti in deficit, i cui saldi sono riportati negli allegati C) e D) del decreto, si vedranno riconoscere la somma spettante tramite erogazione da parte del Ministero dell’Interno in quote costanti sul quadriennio 2024/2027 versate entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per gli enti in surplus, i cui saldi sono riportati negli allegati C) e D) del decreto, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti nel quadriennio 2024/2027 mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i Comuni e a titolo di fondo unico per le Province e le Città Metropolitane.

Le Unioni di comuni e le Comunità Montane che dovessero trovarsi in condizione di surplus dovranno versare la somma divisa in quote costanti per il quadriennio 2024/2027 al bilancio dello Stato entro il 30 settembre di ciascun anno.

Rispetto alle operazioni di conguaglio relative ai ristori specifici di spesa le risorse risultanti “Non utilizzate” al 31.12.2022 dovranno essere restituite con le medesime modalità previste per il Fondone COVID. I Comuni, le province e le città metropolitane si vedranno quindi trattenere le somme in quote costanti nel quadriennio 2024/2027 a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo unico, mentre le Unioni di comuni e le Comunità Montane dovranno versare la somma divisa in quote costanti per il quadriennio 2024/2027 al bilancio dello Stato entro il 30 settembre di ciascun anno.

In merito ai ristori specifici di spesa è prevista la possibilità per gli enti di segnalare eventuali errori rilevati sui dati riportati negli allegati E) e F) del decreto, indicando le motivazioni di tali errori e le rettifiche ritenute necessarie.

La segnalazione deve avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pareggio@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La segnalazione dovrà avvenire tramite attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria e presentata sul modello dell’allegato G)al decreto.

L’allegato G) costituisce una novità rispetto a quanto pubblicato in data 2 febbraio e vale unicamente per la partita dei ristori specifici di spesa. Ma se gli enti, alla luce dei dati di conguaglio pubblicati, nel rivedere le certificazioni per meglio comprende i correttivi applicati da RGS si dovessero rendere conto di errori derivanti dalla mancata indicazione di effettive e dimostrabili maggiori spese COVID a suo tempo non certificate non avrebbero quindi modo di rappresentare alla Ragioneria Generale dello Stato tale condizione? Le segnalazioni previste nell’allegato G) sono chiaramente circoscritte ai soli ristori specifici di spesa.

Una ulteriore novità è costituita dall’indicazione di liberare l’eventuale quota di avanzo di amministrazione ancora vincolata e derivante dai risparmi di spesa per la sospensione delle rate mutui ai sensi dell’art. 112 del DL. 18/2020, a favore dell’avanzo disponibile di cui lettera E).