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Conversione in legge D.L. “Rilancio”: sospensione di termini per gli enti in riequilibrio

Una importante agevolazione per gli enti in riequilibrio è stata introdotta con un emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera in fase di conversione del DL 34/2020.
E’ previsto, con l’introduzione dell’articolo 114 bis, che “Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell’articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19, decorre dal 1o gennaio 2021.” Gli enti intenzionati a procedere con l’impugnazione dell’eventuale delibera di diniego del piano da parte della Corte dei Conti e che avevano la scadenza dei 30 giorni utili per l’impugnazione in data successiva all’8 marzo 2020 considerano la decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2021. 
Al comma 2 è riportato “La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  è effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Gli enti in riequilibrio registrano, pertanto, la data del 15 gennaio 2021 (15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre) come unica scadenza adempimentale per l’anno 2020. L’ Organo di Revisione dovrà trasmettere, a Ministero Interno e Corte dei Conti, un’unica relazione di verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio per l’anno 2020.