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Conversione D.L. Agosto, le novità per i tributi locali

Nella giornata del 2 ottobre, si è concluso l’esame degli emendamenti al testo di conversione del D.L. 104/2020 (D.L. Agosto) in Commissione Bilancio del Senato.

Tra gli emendamenti approvati, per quanto di interesse in materia di tributi locali, è doveroso segnalare in primo luogo l’integrazione apportata all’art. 78 co. 1 lett. b) D.L. 104/2020, il quale aveva esteso l’esenzione dal versamento IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, già prevista per la rata di acconto dall’art. 177 D.L. 34/2020, anche per la rata del prossimo dicembre.

Più precisamente, l’emendamento approvato stabilisce che “l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. Con tale modifica, gli Enti saranno tenuti a rimborsare l’importo versato dai contribuenti per tali immobili in quanto non inclusi nel regime di esenzione previsto dal D.L. Rilancio. A questo si aggiunge la problematica, già evidenziata nel nostro Approfondimento n. 16, circa la difficoltà di individuazione di simili pertinenze, che, a nostro avviso, richiede la cooperazione dei contribuenti tenuti a presentare apposita dichiarazione.

In secondo luogo, si rileva la proroga fino al 15 ottobre 2020 (e non più 30 aprile) dell’esonero dal versamento TOSAP/COSAP, previsto dall’art. 181 D.L. 34/2020 co. 1 bis, 1 ter e 1 quater (inseriti in sede di conversione del D.L. 34/2020), a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (con conseguente aumento del fondo di ristoro), che si affianca a quella stabilita per il periodo 1° maggio – 31 dicembre per i gestori di bar e ristoranti. Si rileva – ancora una volta, si veda nostra news del 22 luglio scorso – come il Legislatore non abbia colto neppure in questa sede l’occasione per estendere l’esenzione per questi soggetti nei mesi di marzo ed aprile, i quali restano tenuti al pagamento di TOSAP/COSAP per i mesi di chiusura emergenziale.

Infine deve essere rilevato l’inserimento dell’art. 78 bis recante l’interpretazione autentica in materia di IMU e di attività agricola. La disposizione precisa infatti che:

  • l’art. 1 co. 705 L. 145/2018, in merito all’estensione della disciplina fiscale prevista per i titolari dell’impresa agricola anche a favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, debba essere applicato anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della L. 145/2018;
  • le “agevolazioni tributarie” previste dall’art. 9 co. 1 D.Lgs. 228/2001 a favore dei soci delle società di persone esercenti attività agricole, riguardano anche i tributi locali;
  • ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Non sono state invece oggetto di emendamento le disposizioni di cui agli artt. 40, 99 e 108 per i quali si rimanda al nostro Approfondimento n. 16 sopra richiamato.