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Conversione D.L. Agosto, le novità per gli enti in deficit strutturale

Tra le novità previste nel ddl di conversione del D.L. “Agosto” che questa mattina ha ottenuto il via libera del Senato con il voto di fiducia, segnaliamo le agevolazioni concesse agli enti strutturalmente deficitari e quelli alle prese con la deliberazione della procedura di riequilibrio.

All’articolo 53 “Sostegno agli enti in deficit strutturale” è aggiunto il comma 10-bis che prevede la NON applicazione della sanzione, per il solo esercizio finanziario 2020, per la mancata copertura minima del costo dei servizi così come prevista dall’art. 243 del TUEL. 
L’art. 243 del TUEL prevede, al comma 2 lettere a), b) e c) che gli enti strutturalmente deficitari devono assicurare una copertura minima dei servizi a domanda individuale pari al 36 per cento con alcune eccezioni previste per gli asili nido, l’acquedotto ed il servizio di smaltimento dei rifiuti. Nel caso di non rispetto delle condizioni stabilite al comma 2 è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti risultati dall’ultimo rendiconto approvato.Tale sanzione, per il 2020, non sarà applicata.

All’articolo 54 “Termine per gli equilibri degli enti locali” sono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter che prevedono l’agevolazione certamente più importante ed impattante sui bilanci degli enti che hanno deliberato, alla data del 30 settembre scorso, la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del TUEL. Tali enti possono, infatti, NON applicare la quota annuale di disavanzo da recuperare sull’annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, prolungando la durata del piano di recupero di un anno. Le risorse destinate al finanziamento della quota di disavanzo devono essere prioritariamente dedicate alla copertura di debiti fuori bilancio e debiti oggetto di determinazione proprio nell’ambito delle operazioni di ripiano; la quota eventualmente residuale può essere destinata al finanziamento di maggiori spese COVID.

Sempre all’articolo 54 è aggiunto il comma 1-quater che prevede il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, di cui art. 264 comma 2 del TUEL, al 30 novembre 2020. (Termine in precedenza prorogato al 30 settembre dal DL Cura Italia).