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Contrattazione integrativa: attenzione al rispetto dei limiti di trattabilità delle materie posti dalla legge e dal CCNL

L’Aran ha pubblicato recentemente l’ottavo rapporto sul monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico, il primo totalmente dedicato alla contrattazione integrativa effettuata sulla base dei CCNL della tornata contrattuale 2016-2018.

Il documento si compone di due parti: la prima, a carattere sintetico, fornisce i dati e le elaborazioni sulla trasmissione di tutta la contrattazione integrativa pervenuta in ARAN durante l’anno 2019; la seconda, invece, si concentra su una parte dei contratti pervenuti nell’anno 2018 che hanno recepito le novità apportate dai contratti collettivi nazionali firmati proprio nel corso del 2018.

Leggendo il report di dettaglio fornito dall’Agenzia relativamente all’annualità 2018, si scopre che nel comparto delle Funzioni locali la contrattazione integrativa si è svolta praticamente su tutte le materie contrattabili, segno di una rinnovata voglia di contrattare.

Nello stesso tempo, però (seppur con percentuali inferiori agli anni scorsi), gli enti del comparto mostrano ancora una significativa tendenza a contrattualizzare materie che non lo sono (il 17,6 %). Le materie del confronto sono inserite nei contratti in più del 13% dei casi, segno che le tendenze a inglobare nei contratti materie rilevanti ma affidate ad altri livelli di relazioni sindacali non si affievolisce (tavola 18b).

Deve essere inoltre rilevato un altro elemento abbastanza diffuso e che si era riscontrato, soprattutto in questo comparto, nei rapporti precedenti: la tendenza a citare o addirittura normare materie già regolamentate dal CCNL e non delegate alla contrattazione decentrata. Si possono trovare, per esempio, l’elencazione delle materie affidate alla contrattazione integrativa o al confronto, in molti casi ricopiando semplicemente la ripartizione già indicata dai CCNL mentre in altri, pochi casi, le materie sono riscritte ampliandone un po’ la formulazione. Altrove sono riscritte le norme sulle ferie solidali o sulle azioni in favore delle donne vittime di violenza. In altri casi le norme sulle ferie. Le ragioni di questo comportamento non sono chiare. Per previsioni più di “immagine” come le ferie solidali e le azioni per le donne vittime di violenza potrebbe anche trattarsi di una volontà del vertice politico locale di intestarsi previsioni importanti ma già operative ad opera dei contratti nazionali. In altri casi (in particolar modo sulle materie affidate alla contrattazione integrativa) si potrebbe trattare di una volontà sindacale di riaffermare in sede locale l’ambito della contrattazione.

Al di là però, della considerazione su modificazioni illegittime della contrattazione nazionale (i casi in questo senso sono, in realtà, pochi) questo modo di redazione contrattuale ha in sé un pericolo. Riscrivere, in tutto o in parte, il contratto nazionale può comportare in chi legge e analizza il contratto integrativa, l’errata convinzione (in particolare per i dipendenti ma non solo) che il vero “dominus” della contrattazione sia l’integrativo e non la legge o il CCNL.
 

Tags: Aran, Contrattazione integrativa