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Conto annuale 2020, adeguamento delle tabelle 15 e schede SICI al fine di consentire i controlli automatizzati sul limite 2016

Come evidenziato nella precedente news, con il Conto annuale 2020 la Ragioneria Generale dello Stato ha introdotto alcune verifiche ulteriori sul rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (tetto del salario accessorio).

Queste in sintesi le principali novità:

Obbligatorietà di dichiarazione del limite 2016
A distanza di un quinquennio dall’annualità posta come tetto massimo della retribuzione accessoria secondo le indicazioni dell’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, la dichiarazione del valore di tale limite diviene obbligatoria per ciascuna amministrazione, distintamente per le diverse macrocategorie di personale interessate. Verifiche effettuate in sede di conto annuale hanno infatti accertato che numerose amministrazioni risultano carenti nel fornire tale informazione.

Controllo delle poste non soggette alla verifica del limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017
Il controllo pone a confronto, distintamente per ciascuna macro-categoria di personale rilevata (es. personale dirigente e personale non dirigente nel caso degli enti regolati dal CCNL delle funzioni locali):
– quanto dichiarato complessivamente nella scheda SICI in risposta alla domanda LEG398 – Totale risorse della tabella 15 della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017;
– quanto dichiarato nelle diverse voci elementari della tabella 15 che, per indicazione normativa o giurisrpudenziale (a titolo esemplificativo deliberazioni della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni), nonché degli orientamenti desunti da pareri resi dalla Ragioneria generale dello Stato, in ultimo ed in particolare con riferimento alla nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018 resa alla Regione Lombardia, si ritiene non sia soggetto alla verifica del limite (es. somme non utilizzate fondi anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche, incentivi ai professionisti legali eccetera).
Il controllo ha il fine di rendere verificabili e trasparenti, in caso di discordanza con le evidenze della tabella 15, quali specifiche voci sono state dall’ente considerate come non soggette alla verifica del limite.

Controllo del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017
Il controllo è finalizzato a verificare se, in sede di costituzione del fondo risulta rispettato il limite 2016 per il complesso dell’amministrazione. Il controllo pone pertanto a confronto le seguenti due grandezze:
a) la valorizzazione del limite 2016 per il complesso dell’amministrazione, calcolato come somma del limite 2016 dichiarato nella scheda SICI per ciascuna macrocategoria di personale alla domanda LEG428;
b) la valorizzazione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria (totale della sezione risorse della tabella 15 di ciascuna macrocategoria, che registra tutte le poste della retribuzione accessoria, indipendentemente se soggette o meno alla verifica del limite 2016), depurate del totale delle voci che l’amministrazione medesima dichiara come esterne alla verifica del limite (come indicate in scheda SICI in risposta alla domanda LEG398).
Il controllo segnala i casi in cui le risorse accessorie “soggette alla verifica del limite” imposto dalla norma – calcolate come indicato al punto b) – risultano superiori, quindi in contrasto, con l’indicazione della norma medesima.

Adeguamento delle tabelle 15 e schede SICI al fine di consentire i controlli automatizzati sul limite 2016
Al fine di consentire di operare i controlli appena descritti è stato necessario completare le informazioni raccolte sia in sede di tabelle 15 sia di schede SICI:
– sono incluse nelle tabelle 15 tutte le poste della retribuzione accessoria soggette alla verifica del limite 2016, in particolare le sezioni specifiche dedicate alle prestazioni di lavoro straordinario là dove tale retribuzione accessoria risulta regolata all’esterno dei fondi per la contrattazione integrativa (es. per le Funzioni locali e per i Ministeri nell’ambito delle Funzioni centrali);
– sono attivate schede SICI anche per i casi in cui non risulta prevista contrattazione integrativa, come nel caso dei dirigenti di prima fascia del comparto delle Funzioni centrali.
NB: dall’annualità corrente, al fine di rendere verificabile il rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (limite 2016), viene rilevata anche la tabella 15 riferita al Segretario comunale e provinciale e, nell’ambito della tabella 15 riferita al personale non dirigente, anche la sezione dello straordinario (ordinario e riferito a consultazioni elettorali ecc.).

Nell’ambito delle schede SICI riferite al comparto delle Funzioni locali ed a quello della sanità si chiede poi altresì di conoscere la misura in cui il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.l.gs. n. 75/2017 è adeguato alle assunzioni di personale previste dalle norme in oggetto (cfr. a fini applicativi nota MEFRGS prot. 179877/2020 resa alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). Poiché tale informazione, come indicato dalle norme di riferimento, assume come base il personale in servizio al 31.12.2018, il relativo valore non potrà che essere uguale o maggiore di zero in quanto la norma in ogni caso fa salvo l’originario limite 2016 (la variazione in aumento o in diminuzione è da intendersi infatti rispetto all’anno precedente, a seconda che le assunzioni operate nell’anno superino o meno le cessazioni intercorse nel medesimo esercizio).