Skip to content

Concorsi pubblici: legittimo l’espletamento “a porte chiuse” delle prove di Assessment

Con sentenza n. 2058 del 6 settembre 2023, il Tar della Lombardia ha ritenuto legittima la scelta di un Comune di svolgere il colloquio di Assessment e la prova di gruppo di un concorso pubblico a porte chiuse.

In particolare, nel concorso in esame è stato previsto che le prove selettive, in aggiunta alle tradizionali prove scritte ed orali, annoverassero anche una «Prova di gruppo» e un «Colloquio di assessment» (cfr. il punto 10 del Bando) da svolgersi secondo le tecniche di “Assessment Center”, per la valutazione delle “competenze attitudinali” (di cui al punto 1, lettera c del Bando), affidando le stesse agli esperti di “Assessment Center”, in veste di commissari “aggiunti” (cfr. sempre il punto 10 del Bando).

Ebbene, ad avviso del Collegio, tenuto conto della natura delle competenze da investigare, delle caratteristiche dell’“Assessment Center”, del profilo dei due valutatori e del contenuto dei servizi erogati dalla Società incaricata della gestione delle relative prove, le prove di Assessment devono essere ricondotte fra le prove psicoattitudinali, in quanto essenzialmente volte a valutare gli aspetti attitudinali e la personalità dei candidati.

Per esse, a differenza di quanto accaduto per la prova orale del concorso in esame, la valutazione dei candidati risulta, allora, legittimamente svolta in assenza di pubblico, esigendo il buon esito delle prove stesse sia il contatto diretto tra il valutatore e i candidati sia l’assenza di elementi di disturbo provenienti dall’ambiente esterno.

Non incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 6, comma 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, la scelta dell’Amministrazione di svolgere la prova di gruppo e il colloquio di assessment “a porte chiuse”, atteso che la predetta norma (nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie), laddove richiede lo svolgimento delle prove “in un’aula aperta al pubblico” fa espressamente riferimento alle “prove orali”, a cui – per le ragioni dinanzi esposte – non risultano del tutto assimilabili le prove psicoattitudinali [cfr. TAR Toscana, II, 27-01-2009, n. 91; id., 23-01-2009, n. 86; TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 27-01-2021 n. 64; in tema, non è poi inutile rammentare come la giurisprudenza ascriva l’accertamento dei requisiti psicoattitudinali fra le tipiche espressioni di discrezionalità tecnica, con ciò che ne consegue sul piano delle note limitazioni al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (su cui cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 25-02-2020, n. 1402; id., 16-12-2011, n. 6627; id., 6-09-2006, n. 5154; id., II, 21-04-2023, n. 4041; id., 30-06-2021, n. 4989; TAR Lazio, Roma, I-bis, 21-07-2023, n. 12343; id., 3-07-2020, n. 7660, nonché, infra, a proposito del quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti)].