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Certificazione Fondone COVID 2021: decreto e schemi

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il “Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto  delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta  emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178″.

Allegati al Decreto n. 273932 troviamo i Modelli di Certificazione 2021 che pongono a confronto l’annualità 2021 rispetto all’annualità 2019.

Da una prima lettura del documento emergono diverse novità e spunti di riflessione.

La questione TARI, che in sede di Certificazione anno 2020 ha creato non poche difficoltà e che ha condotto in molti casi ad una errata quantificazione  del vincolo specifico da registrare in avanzo di amministrazione, “sparisce”. Il Modello Covid-19_2021 non prevede più le voci relative alla TARI (Tassa 1.01.01.51.000/ Tributo 1.01.01.61.000 o Tariffa 3.01.02.01.021) che per l’anno 2020 comparivano ed erano valorizzate solo per la quota di “Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile” di cui Tabella 1 allegata al Decreto 59033 del 1° aprile 2021. Il decreto prevede alla Sezione B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 “spese” che: “b) le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle “risorse” di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non rileveranno le eventuali  maggiori spese sostenute nel 2021 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni”.

L’avanzo vincolato 2020 “Quota TARI da Fondone” applicato al bilancio 2021 non produce effetti ai fini della Certificazione 2021 in quanto la citata quota di perdita massima di cui Tabella 1 era già stata considerata come interamente utilizzata in sede di certificazione 2020.

In merito, invece, alla quota destinata ad ogni comune per il finanziamento di agevolazioni TARI concesse alle utenze non domestiche (art. 6 DL 73/2021) questa andrà indicata, per la parte effettivamente impegnata, alla voce “Trasferimenti correnti a Imprese”.

La questione delle maggiori spese Covid ammissibili è affrontata in maniera più analitica rispetto al precedente decreto e prevede una specifica dedicata alla spese di investimento che fino ad oggi erano state prese in considerazione solo nelle FAQ pubblicate sul portale RGS; “Investimenti: pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d’aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti, e in ogni caso, interventi che  possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e locali”

Seguiranno nei prossimi giorni, parallelamente al percorso di analisi del documento, aggiornamenti ed approfondimenti.