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Canone patrimoniale sui messaggi pubblicitari installati sui carrelli della spesa

Sebbene il primo anno di applicazione del Canone patrimoniale parta con qualche rallentamento (dovuto ai diversi esoneri dal versamento previsti dalla decretazione d’urgenza a favore di alcuni operatori economici), giova porre comunque attenzione alle pronunce giurisprudenziali in materia di TOSAP/COSAP e ICP, dato che il nuovo Canone patrimoniale trae da questi tributi i propri principi impositivi.

Si ricorda quindi la sentenza n. 10.095/2021, nella quale la Corte di Cassazione ribadisce un principio, già espresso in tema di ICP, applicabile anche al nuovo Canone patrimoniale: il messaggio pubblicitario, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, deve essere tassato.

La questione muoveva dalla impugnazione di un avviso di accertamento ICP emesso nei confronti di una società che pubblicizzava il proprio prodotto mediante apposizione di pannelli pubblicitari sui carrelli della spesa relativi ad un negozio presente all’interno di un centro commerciale. In particolare, viene approfondita l’applicazione di quanto stabilito all’art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 507/1993, secondo il quale è esente dall’ICP la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata.

La Cassazione chiarisce che ratio dell’esenzione prevista dalla norma citata è il fatto che l’attività pubblicizzata è esercitata nello stesso locale adibito alla vendita del bene al cui interno la relativa pubblicità è realizzata. Consegue che, ai fini dell’operatività dell’esenzione in oggetto, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori dell’esercizio commerciale), deve essere percepibile da chi, in quanto già all’interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato).

Affinchè possa essere applicata l’esenzione, quindi, è necessario che sussista il seguente requisito: esercizio all’interno dei locali adibiti alla vendita sia dell’attività pubblicizzata che dell’attività di pubblicizzazione.

Ne consegue che l’esenzione non opera – come nel caso di specie – qualora il messaggio pubblicitario sia collocato su carrelli non destinati ad essere utilizzati solo all’interno dei locali ove si commercializzano i beni pubblicizzati, ma circolanti anche all’esterno dei relativi locali (ad es. nell’area dell’intero centro commerciale e nel relativo parcheggio di pertinenza).

Le conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono da considerarsi valide anche nell’ambito del nuovo Canone unico, dato che l’art. 1 co. 819 lett. b) L. 160/2019 considera come presupposto impositivo anche il messaggio pubblicitario diffuso mediante impianti installati “su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico”, fattispecie che descrive la casistica oggetto della pronuncia in commento.