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Base imponibile ridotta al 25% per gli immobili storici e inagibili

La riduzione della base imponibile per gli immobili inagibili e quella prevista per gli immobili di interesse storico-culturale sono cumulabili e pertanto l’IMU deve essere quantificata considerando il 25% della base imponibile. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14279/2020.

La questione muoveva da un avviso di accertamento IMU e TASI per l’anno 2013 nel quale il Comune aveva quantificato i tributi considerando la riduzione della base imponibile al 50% (ossia applicando solo una delle due riduzioni previste dalla norma) e il giudizio di secondo grado si era concluso favorevolmente per il Comune dato che i giudici tributari avevano ritenuto non cumulabili le due riduzioni avendo queste carattere eccezionale e finalità simili.

Di diverso avviso invece la Suprema Corte, la quale ha precisato che la riduzione della base imponibile prevista per i fabbricati inagibili ha lo scopo di andare incontro ai contribuenti che si trovano nella condizione di non poter utilizzare il bene posseduto per cause non a loro imputabili, mentre quella prevista per i beni culturali mira a sgravare i titolari degli oneri di conservazione, manutenzione e ristrutturazione che simili fabbricati comportano: pertanto scopi differenti.

Da evidenziare che questa simile conclusione supera quanto enunciato dal MEF in occasione del convegno Telefisco del 25/01/2012 e del 28/01/2016. In quelle occasioni infatti il Ministero aveva escluso il cumulo delle due riduzioni “poiché non appare coerente con la logica della norma prevedere un’ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili”.

La Corte evidenzia anche come lo stesso Legislatore abbia in altre occasioni previsto esplicitamente la non cumulabilità delle riduzioni tributarie, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Ne deriva quindi che non sussiste un principio generale di non cumulabilità dei benefici fiscali simili dato che le agevolazioni previste possono rispondere a finalità differenti tra di loro.

Quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza in commento potrà trovare applicazione anche in riferimento alla nuova IMU, dato che le riduzioni oggetto della pronuncia sono state confermate anche nel nuovo testo di legge. Per un approfondimento generale sul nuovo tributo, si rimanda al nostro Focus.