La firma definitiva del contratto 2022/2024 prevista per il prossimo lunedì e la conseguente, obbligatoria, erogazione degli arretrati entro i successivi 30 giorni impone agli enti di procedere con le necessarie operazioni di gestione delle risorse di bilancio. Il confronto costante con in Comuni che seguiamo ha fatto emergere situazioni disomogenee in ordine alla congruità delle somme accantonate nel risultato di amministrazione 2024, di quelle accantonate sulla competenza 2025 e degli stanziamenti previsti a Bilancio di previsione 2026/2028.
L’obiettivo è quello di avere le necessarie coperture a finanziamento dei capitoli che, in occasione della liquidazione degli stipendi del mese di marzo, dovranno essere movimentati per la corresponsione degli arretrati contrattuali e che dovrebbero essere puntualmente individuati dalle specifiche codifiche di Pdc: “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato – U.1.01.01.01.001” e “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato – U.1.01.01.01.005”.
Tali coperture si ottengono applicando la quota accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025. Sia per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2026/2028 che per gli enti che sono ancora in esercizio provvisorio (ancora per poco) il passaggio obbligato è quello dell’aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto con deliberazione della Giunta Comunale, come previsto dall’articolo 187 del Dlgs. 267/00 commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies.
TUTTI gli enti, anche coloro che in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 avevano correttamente prodotto tale allegato devono procedere con l’aggiornamento dello stesso e del collegato all. a/1 relativo al dettaglio delle quote accantonate. Il saldo al 31.12.2025 dell’accantonamento per rinnovi contrattuali dovrà comprendere il totale dell’accantonato al 31.12.2024 + la quota accantonata nella Missione 20 del bilancio di competenza 2025.
Gli stanziamenti in competenza dei capitoli di spesa destinati agli stipendi dovrebbero già presentare la necessaria capienza in linea con l’aumento contrattuale e nel caso non fosse così gli enti possono seguire due strade: prelievo dal fondo accantonamento per rinnovi contrattuali stanziato nella Missione 20 del bilancio 2026 oppure, nell’urgenza, utilizzo della disponibilità presente sui capitoli delle retribuzioni che dovranno successivamente essere rimpinguati.
