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Ancora possibile il recupero del salario accessorio sulle capacità assunzionali

Con la recente deliberazione n. 215/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha ribadito che con l’entrata in vigore del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, non è venuta meno la possibilità per gli enti locali di compensare l’indebita erogazione di risorse a favore della contrattazione integrativa con i risparmi di spesa riferibili alle mancate assunzioni, “in quanto ciò che rileva sono i risparmi reali e concreti che vengono realizzati con la rinuncia ad assumere da parte dell’Ente, anche all’interno del sistema della “sostenibilità finanziaria” (in tal senso si era già espressa in passato la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 236/2021/PAR).

Ciò detto, il Collegio ritiene che detta rinuncia possa anche limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate. In altre parole, la Sezione ritiene possibile recuperare le somme erogate in eccesso anche mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal mero “differimento” delle capacità assunzionali legittimamente concesse dalla legge.

Concretamente, affermano i Giudici, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni, l’Ente determina il tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni rinunciando successivamente ad una quota parziale o totale della spesa ammissibile al fine di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, ripianando così i fondi per la contrattazione integrativa decentrata costituiti in eccesso.
Una volta completato il recupero delle somme erogate indebitamente, la capacità di spesa assunzionale si espande nuovamente nei limiti individuati dalla normativa applicata.

Tuttavia, il parere ritiene utile rammentare che, al fine di garantire un effettivo risparmio di spesa, appare necessario, nel periodo in cui si rinuncia alla propria facoltà assunzionale, rinunciare a qualsiasi assunzione che possa comportare una spesa pari a quella risparmiata, come nel caso in cui si voglia utilizzare l’istituto della mobilità.