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Alloggi sociali e obbligo dichiarativo ai fini IMU

Con la sentenza n. 120/02/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ha respinto il riconoscimento dell’agevolazione IMU riservata agli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, in quanto ha chiarito che la non assoggettabilità prevista dal D.L. 06.12.2011, n. 201, art. 13, co. 2, lett. b), è riservata non ad alloggi automaticamente assegnati dagli ex IACP, ma solo a veri e propri alloggi «sociali» secondo requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla citata normativa. Ne deriva che in mancanza della presentazione della dichiarazione IMU (prevista dall’art. 2 co. 5 bis, D.L. 102/2013), entro i termini di legge, che dimostri i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è possibile applicare in via analogica al contribuente la normativa di favore poiché, la Commissione, aderente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, ricorda che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva».

Sul tema dell’obbligo dichiarativo espressamente previsto a pena di decadenza dall’ottenimento di un beneficio tributario IMU si è espressa anche la Cassazione con l ‘ordinanza 21465/2020, precisando che «(…) Si tratta di un preciso e specifico onere formale, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta».

In merito invece alla specifica detrazione, di euro 200 prevista dal comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 sopra citato la CTP ha ritenuto che potesse essere riconosciuta nel caso di specie pur non avendo presentato nei termini a pena di decadenza dal beneficio, la necessaria denuncia sui requisiti di alloggio «sociale». 
La CTP ha pertanto disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU 2014 nella parte in cui non riconosceva a tutti gli immobili assoggettati all’imposta la detrazione per l’abitazione principale di euro 200,00  in quanto ritenuto illegittimo disponendo invece il rigetto del ricorso per tutto quanto residuava perché infondato in fatto ed in diritto.

Con la riforma della disciplina dell’IMU le disposizioni riguardanti la dichiarazione IMU sono contenute al comma 769 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160, il quale, richiamando l’art. 1 co. 741, lett. c) della medesima legge, riconferma per gli alloggi sociali l’obbligo dichiarativo.