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Ai fini IMU, l’abitazione principale deve essere solo una, anche in caso di coniugi separati di fatto

La Cassazione, con l’ordinanza 17408 del 17 giugno 2021, ponendosi in contrasto con il principio affermato in altre sue pronunce, nega l’esenzione IMU nel caso in cui i due coniugi abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi. Secondo la Corte infatti, non possono coesistere due abitazioni principali sebbene riferite rispettivamente a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi, in quanto “la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare”.

Nel caso in esame, il ricorrente sosteneva di essere separato dal coniuge senza alcuna formalizzazione legale. La Cassazione si è espressa affermando che “nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. Ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale”.
La Corte giustifica tale decisione sostenendo che nel caso in cui i coniugi non siano legalmente separati, la situazione in ogni momento può cessare senza formalità di sorta e di conseguenza il nucleo familiare resta unico e unica potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile. Il contribuente quindi non ha alcun diritto all’agevolazione in quanto, stando alla lettera della norma, per beneficiare di tale esenzione sono necessari due requisiti: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno) e in tal caso quest’ultimo requisito verrebbe meno.  Precisa, infine, la Corte che, trattandosi proprio di una esenzione, essa ha natura eccezionale, e la norma di riferimento è soggetta ad una interpretazione rigorosa in quanto le norme agevolative fiscali non sono estensibili ai casi non espressamente previsti dal Legislatore, perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.

Tale pronuncia della Cassazione si pone in contrasto con l’interpretazione della norma data dalla Circolare 3/2012 del Ministero dell’ economia e delle finanze, in base alla quale la doppia agevolazione è da riconoscere ad entrambi i coniugi che risiedono in Comuni diversi. La pronuncia in commento modifica, inoltre, il precedente orientamento (sent. 24294/2020), che, come rilevato nella nostra news del 24 novembre scorso, aveva riconosciuto il diritto all’esenzione dal versamento IMU per l’immobile abitato dal contribuente che, a seguito di crisi coniugale, aveva mantenuto residenza e dimora presso la propria abitazione, mentre il resto della famiglia si era trasferito in altra città, configurandosi quindi una separazione di fatto tra i coniugi, benché non ufficializzata mediante una separazione formale in sede giudiziale. 

Sebbene si accolga con favore il principio posto dalla Cassazione la quale, con l’ordinanza 17408/2021, dimostra di interpretare rigidamente la norma di esenzione, la recente pronuncia qui commentata alimenta ancor di più i dubbi interpretativi della norma sull’applicazione dell’agevolazione IMU prevista per l’abitazione principale in caso di coniugi aventi la residenza in Comuni differenti. Sarebbe pertanto auspicabile una pronuncia delle Sezioni Unite al fine di statuire un orientamento definitivo sul tema.