Non può essere conferito prima del decorso del periodo di raffreddamento l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico a colui che in precedenza ha svolto un incarico professionale retribuito presso il medesimo ente.
Lo ha precisato l’Anac nella recente delibera n. 371 del 2026, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 23 settembre scorso, relativa al caso di conferimento di più incarichi a tempo determinato ex art. 110, c. 1 del Tuel ad un professionista che aveva svolto un incarico a favore della medesima amministrazione comunale.
L’istruttoria svolta ha permesso di evidenziare che gli incarichi di elevata qualificazione attribuiti nel Comune al professionista ai sensi dell’art. 110, c. 1 del Tuel, in assenza di altra figura dirigenziale sovraordinata, appaiono rientrare nella definizione di incarichi dirigenziali esterni (art. 1, c. 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013), considerando che comportavano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. Gli incarichi di Responsabile erano stati conferiti nell’ambito del 3° Settore Area Tecnico Manutentiva, competente su tutte le attività dell’area tecnica svolte dal Comune, comprese quelle relative all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, svolte proprio da quel professionista dal 2019 al gennaio 2025, con carattere dunque di continuità e stabilità.
L’art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 dispone infatti che “a coloro che, nell’anno precedente, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: (…) c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
