Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha aggiornato negli ultimi giorni la sezione pareri e note circolari del proprio sito istituzionale, aggiungendovi alcuni nuovi pronunciamenti concernenti diverse questioni afferenti il lavoro pubblico.
Riportiamo di seguito una sintesi delle conclusioni cui è giunto il Dipartimento con i citati pareri.
Parere in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità da parte di dipendenti neoassunte in servizio che abbiano partorito antecedentemente all’assunzione
Si ritiene che non possa configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro; infatti, qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione dell’istituto, nonché precise tempistiche riferibili alla gravidanza, all’età, ovvero alla data dell’adozione/affidamento del bambino.
Parere in materia di compatibilità tra attività agricola e rapporto di pubblico impiego
Non esiste, nell’ordinamento vigente, una incompatibilità assoluta tra pubblico impiego e svolgimento di attività agricola con partita IVA. La partita IVA agricola non integra, di per sé, una causa automatica di incompatibilità, ma costituisce un elemento qualificato di attenzione, suscettibile di evidenziare una possibile strutturazione imprenditoriale e professionale dell’attività. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta a procedere, caso per caso, ad una valutazione concreta, rigorosa e adeguatamente motivata, verificando se l’attività sia qualificabile come imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, se interferisca con l’orario di lavoro e con i doveri d’ufficio, se determini conflitti di interesse, anche solo potenziali, e se assuma carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego. Solo all’esito di tale complessiva valutazione potrà essere accertata la compatibilità o meno dell’attività agricola con lo status di dipendente pubblico, dovendosi, in ogni caso, escludere sia automatismi preclusivi fondati sulla mera titolarità della partita IVA, che presunzioni generalizzate di compatibilità non sorrette dalla verifica delle concrete modalità di svolgimento dell’attività.
