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Inps: certificato di malattia retroattivo anche in caso di visita ambulatoriale

Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’Inps ha fornito nuove indicazioni in merito alla validità dei certificati di malattia redatti il giorno seguente l’inizio dell’evento morboso.

In proposito l’Istituto ha preliminarmente ricordato di ammettere la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso e la relativa “copertura” previdenziale di malattia anche dal giorno precedente alla data di redazione del certificato medico laddove il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:
• “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
• Visita domiciliare.

Le citate sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia (cfr. il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012).

Il criterio adottato – valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia – deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale – MMG (da ultimo, confermata all’art. 43, comma 6, dell’ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene tuttavia meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Infine il riconoscimento in argomento veniva escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Ora, però, con la presente circolare, l’Inps ha mutato il proprio precedente orientamento in materia, ufficializzando la possibilità di far retroagire di un giorno la validità del certificato di malattia anche nel caso di visita ambulatoriale.

La novità, valida anche per il certificato di continuazione e ricaduta della malattia, entra in vigore dal 4 settembre 2026 e trova applicazione solo se il giorno precedente la visita ambulatoriale non è festivo infrasettimanale e non cade di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Lo scopo dell’Istituto è quello di garantire una tutela uniforme ed equa ai lavoratori in malattia, anche quando il medico non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata.

Certo, la novità in questione riguarda direttamente i soli lavoratori i cui periodi di malattia vengono indennizzati direttamente dall’Inps, ma non ci sono apparentemente valide ragioni per ritenere detti criteri inapplicabili ai dipendenti pubblici.

Tags: Certificati medici, Malattia