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La riforma dell’azione erariale non introduce nuovi limiti alla responsabilità ma specifica la nozione di colpa grave

Come noto, la legge n. 1 del 2026 (c.d. Legge Foti) ha modificato la legge n. 20 del 1994 (recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”), inserendo dopo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

La disposizione in esame, dunque, non ha introdotto alcuna limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti diversa da quella che già l’art. 1, comma 1, prima parte, della citata legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni «commessi con dolo o colpa grave», ma si è limitata soltanto a specificare in positivo, ma anche in negativo, la «colpa grave» rilevante ai fini di detta responsabilità.

È quanto hanno precisato le Sezioni Unite della Cassazione con la recente ordinanza n. 24765/2026.

In ogni caso, poi, specificano i giudici, il sindacato della Cassazione sulle decisioni della magistratura contabile attiene alle sole questioni di giurisdizione e non può estendersi al merito, nel quale rientra anche l’applicabilità al responsabile di una norma sopravvenuta più favorevole.

Tags: Corte dei Conti, Responsabilità erariale