Lo standard contabile ITAS 9 – Ricavi e proventi individua con precisione il momento in cui il trasferimento a rendicontazione può essere iscritto tra i proventi: tale momento coincide con l’invio della rendicontazione correttamente compilata, secondo quanto chiarito anche dalle relative Linee guida.
Ai fini della corretta applicazione del principio, assumono particolare rilievo due profili:
- la rendicontazione deve risultare corretta, in quanto redatta nel rispetto dei principi e dei postulati contabili vigenti;
- la rendicontazione deve essere stata trasmessa, senza che sia necessario attendere la successiva approvazione.
L’approvazione rappresenta, pertanto, una fase successiva che non incide sulla corretta rilevazione del provento secondo il principio della competenza economica. Le Linee guida a ITAS 9 confermano infatti che, una volta adempiuta la condizione prevista per il trasferimento, la passività può essere ridotta e il corrispondente provento può essere rilevato. L’eventuale mancata o parziale approvazione della rendicontazione costituisce un evento autonomo, da rilevare nel Conto economico come sopravvenienza passiva/insussistenza dell’attivo nel momento in cui si manifesta.
La precisazione assume particolare rilevanza per gli enti, poiché la puntuale individuazione del momento dell’invio consente di applicare correttamente i principi ACCRUAL richiamati da ITAS 9 e di assicurare una rilevazione coerente con la competenza economica.
Questo ed altri temi verranno trattati nel corso dei webinar gratuiti organizzati per i prossimi 23 e 30 settembre.
