Nel fornire riscontro ad una questione interpretativa di massima inerente all’applicazione dell’art. 45 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in materia di incentivi per funzioni tecniche, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno precisato che “l’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45” (deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026).
L’Alto Consesso ha infatti evidenziato che una diversa interpretazione (più estensiva) della norma non sarebbe possibile, poiché risulterebbe elusiva della ratio della norma stessa che è quella di promuovere le professionalità interne accrescendo al contempo l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal mancato ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti; e del resto, come già rilevato dalla giurisprudenza contabile (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 77/2025/PAR del 36 27 ottobre 2025; cfr., nello stesso senso, altresì, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 86/2025/PAR del 13 giugno 2025 e la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 207/2024/PAR), il carattere di eccezionalità rende la norma di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 di stretta interpretazione e, conseguentemente, risulta inammissibile una dilatazione dell’istituto al di là delle ipotesi dettagliatamente individuate dalla legge.
D’altro canto, precisano ancora i giudici, la diversa ricostruzione offerta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la pronuncia n. 128/2025, in un’ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale, secondo la quale l’odierno sintagma sul “proprio personale”, presente nella formulazione aggiornata della norma, debba essere riferito a tutti i lavoratori ricompresi nel perimetro dell’ente pubblico, inclusi anche i dipendenti delle relative società in house, non può essere condivisa, in primo luogo perché il soggetto in house è, comunque, una società dotata di autonoma personalità giuridica, sottoposta alle norme del Codice civile e del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).
Come è noto, la configurazione della società in house quale longa manus della pubblica amministrazione, secondo l’elaborazione giurisprudenziale euro-unitaria – come oggi recepita nel nuovo Codice dei contratti pubblici (all’art. 7) -, ha avuto origine e si riferisce proprio alla materia contrattualistica in relazione alla possibilità del c.d. affidamento diretto “in house providing” da parte dell’amministrazione alla propria società in house, ma non può estendersi, sic et simpliciter, nei termini apodittici indicati dalla Sezione regionale per la Lombardia, anche al tema della disciplina del personale e, specificatamente, alla materia degli incentivi per funzioni tecniche, istituto, quest’ultimo, che, come già ricordato, costituisce una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, e, perciò, l’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto norma eccezionale, non può essere suscettibile di interpretazione estensiva.
Diversamente opinando si creerebbe una “confusione”, una non corretta commistione fra personale dell’amministrazione controllante e personale della propria società in house, da ritenersi, peraltro, inammissibile ove si abbia riguardo alla circostanza che laddove il legislatore ha voluto creare dei “punti di contatto” fra le due tipologie di personale lo ha fatto espressamente con apposita disciplina.
Tali conclusioni, peraltro, non contraddicono e non fanno venir meno la possibilità del riconoscimento degli incentivi, da parte della stessa società in house, al proprio personale che svolga le funzioni tecniche incentivabili nell’ambito di un affidamento a terzi presso la società medesima, la quale, quindi, assumerebbe il ruolo di “stazione appaltante” ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (è l’ipotesi della pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 72/2024); in questo caso, infatti, più che di interpretazione estensiva, occorrerebbe parlare del ruolo che assume la società in house, in qualità di “stazione appaltante”, per le attività svolte dalla medesima in relazione alla materia contrattuale (v. art. 16, comma 7, del d.lgs. 175/2016) e della diretta applicabilità alle stesse società in house (anche) della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023.
In tal senso è, invero, pacifico che con la locuzione “stazioni appaltanti” deve intendersi qualsiasi soggetto, pubblico o privato, tenuto al rispetto del Codice, incluse quindi le società in house (v., in tal senso, i pareri dell’ANAC n. 16/2024, già citato, e n. 53/2023 del 25 ottobre 2023, laddove quest’ultimo precisa che, comunque, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono “prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione”, ma, in ogni caso, “l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione”, con esclusione, quindi, del personale “esterno” dell’ente (così, v. il parere dell’ANAC n. 16/2024 del 26 marzo 2024, che ha espressamente negato il riconoscimento degli incentivi al presidente del Consiglio di amministrazione di un’azienda in house in qualità di soggetto esterno, non dipendente dell’in house medesima, al quale era stata attribuita la delega per lo svolgimento di funzioni tecniche).
