Con la recente deliberazione n. 80/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha precisato che l’incremento del Fondo delle risorse decentrate disposto ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis, del d.l. 25/2025 può essere legittimamente cumulato con l’adeguamento del limite previsto dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019, nonché con l’eventuale incremento del Fondo connesso a tale adeguamento, ma ciò esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti numericamente superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018 e, per effetto di tale incremento, risulti compromessa l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro dell’anno 2018.
Ne deriva che, anche a seguito dell’integrale utilizzo dell’incremento fino al 48 per cento, consentito dall’art. 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, gli enti locali possono procedere all’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 nonché a un ulteriore incremento del Fondo, ma esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019.
Resta fermo che, anche in tale ipotesi, l’eventuale incremento del Fondo risulta comunque subordinato alla disponibilità di adeguate risorse in bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di sostenibilità della spesa di personale, nonché alla presenza di specifiche disposizioni normative o di CCNL che ne legittimino l’attivazione.
In sintesi, precisa la Corte, i due istituti si collocano su piani funzionali distinti, trovano fondamento in diverse disposizioni legislative e non risultano tra loro sovrapponibili né reciprocamente assorbenti.
Da segnalare anche l’interessante chiarimento fornito dalla Sezione in merito alle corrette modalità applicative del meccanismo di adeguamento delineato dal più volte citato art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019.
Invero, secondo i giudici contabili, l’automatismo introdotto dalla norma attiene esclusivamente all’adeguamento del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (in presenza di incrementi del personale in servizio rispetto al 2018) e non si estende all’incremento del fondo delle risorse decentrate, che resta rimesso alla discrezionalità dell’ente. Tale incremento, secondo i principi generali dell’ordinamento contabile, è infatti subordinato alla sussistenza di adeguate disponibilità di bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e all’esistenza di specifiche disposizioni di legge statale o di CCNL che ne consentano l’attivazione.
