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Nuovo comunicato operatori contenente ulteriori chiarimenti applicativi in materia di bonus sociale

ARERA dopo l’emanazione della Delibera 123/2026 (di cui avevamo parlato qui) sceglie nuovamente lo strumento del comunicato su proprio sito internet per chiarire alcuni aspetti applicativi nuovamente in tema di bonus rifiuti. Siamo già alla terza versione dei chiarimenti (la prima uscì il 30 marzo) e l’Autorità preferisce aggiornare la medesima nota anziché pubblicarne di nuove, con il rischio sempre più elevato di confusione tra gli operatori in quanto i chiarimenti hanno già più volte cambiato il testo.

Da alcune specifiche risulta ormai chiaro che ARERA abbia canali di confronto direttamente con alcuni enti che mostrano gravi perplessità sull’istituto: ciò per esempio ha portato a pubblicare questa disposizione: “Il gestore non deve verificare l’indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull’indirizzo e applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte. Se nessun indirizzo coincide con quello presente nella DSU, il gestore eroga comunque la compensazione all’utenza identificata tramite il codice fiscale di uno dei componenti il nucleo, purché domestica”. Evidentemente le preoccupazioni, a noi giunte anche da numerosi enti seguiti, in merito al controllo dell’effettiva residenza del nucleo beneficiario sono giunte all’Autorità che ha ritenuto di fare chiarezza.

Un’aggiunta riguarda sicuramente la nuova data di emissione al 30 settembre che l’Autorità si prodiga di affermare valga solo ed esclusivamente per il flusso di DSU aggiuntivo rispetto all’ordinario già messo a disposizione dei gestori. Certo questo nuovo flusso aggiuntivo non ci voleva perché aggiunge incertezze e dubbi sui tempi. Le tempistiche di erogazione del bonus relativamente a tale secondo flusso di DSU (messo a disposizione da SGAte nei giorni scorsi), sono posticipate al 30 settembre esclusivamente in relazione alle DSU contenute nel flusso dati aggiuntivo. La deroga, a quanto disposto articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR non è applicabile all’erogazione del bonus relativo alle DSU messe a disposizione da SGAte con il flusso ordinario entro il 1° marzo: per tali DSU il bonus deve essere erogato entro il 30 giugno 2026.

Tale disposizione lascia piuttosto perplessi dal momento che i Comuni si stanno impegnando ad emettere entro il 30 giugno una prima rata (o l’intera bollettazione) per l’anno 2026. Da quanto dice ARERA i Comuni sarebbero titolati a far uscire gli avvisi con tempistiche (e scadenze) differenti, a seconda che i beneficiari siano o meno compresi nel secondo flusso. Tale ipotesi è decisamente remota perché l’emissione da parte dei Comuni avviene in modo unitario e non selettivo.

Tags: ARERA, Bonus sociale, TARI