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Disciplina Bonus Sociale Rifiuti in continua mutazione

La nuova deliberazione 14 aprile 2026 di ARERA, n. 123/2026/R/RIF avente ad oggetto “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL BONUS RIFIUTI DI CUI AL TUBR E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL 2026” è stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito dell’Autorità. Il nuovo documento, che interviene nella lunga scia di provvedimenti già assunti dall’Autorità per disciplinare il complesso bonus, prevede innanzitutto la fornitura di un flusso aggiuntivo rispetto a quello già messo a disposizione degli enti erogatori da SGAte nell’ultimo periodo (in teoria entro il 1° marzo, sebbene per molti Comuni ciò non sia avvenuto). ARERA infatti evidenzia che “nel flusso ordinario non è stato possibile includere i dati delle DSU contenenti omissioni e/o difformità del 2025, poiché tali dati sono stati inviati da INPS all’Autorità, tramite il SII, successivamente al mese di febbraio 2026 e potranno essere messi a disposizione di ANCI entro il 15 aprile 2026 con la trasmissione di un ulteriore flusso aggiuntivo di dati“. Il flusso aggiuntivo dovrebbe avere le medesime caratteristiche di quello già fornito ai Comuni e le casistiche e le perplessità dovrebbero quindi essere le medesime già affrontate anche nel recente webinar organizzato (qui il materiale del corso).

Solo in relazione ai beneficiari contenuti in questo secondo flusso il Comune dovrà provvedere all’emissione del bonus entro il 30 settembre 2026, mentre resta ferma la data di emissione per tutti i beneficiari già ricompresi nel primo flusso al 30 giugno. La disposizione complica notevolmente l’attività già condotta in queste settimane dagli uffici tributi che, alle prese con una prima emissione da trasmettere entro il 30 giugno, ora potrebbero disporre di ulteriori dati da processare: in questo modo l’emissione completa del c.d. ruolo potrebbe non tenere conto dei beneficiari del flusso aggiuntivo a cui si dovrà provvedere puntualmente dopo l’emissione dell’avviso bonario massivo, intervenendo ad hoc per ricorreggere l’importo richiesto in prima battuta.

L’articolo 2 della delibera è poi tutto incentrato sull’integrazione del TUBR alla luce dei chiarimenti forniti nelle scorse settimane dall’Autorità in modo del tutto informale, ossia pubblicando semplici notizie alla stregua di articoli, all’interno del proprio portale (mentre ad oggi quantomeno si dispone di documento ufficiale), tra cui le novità più rilevanti sono:

– la conferma che prima si dovrà applicare la decurtazione del bonus all’importo dovuto e successivamente si applicheranno le eventuali agevolazioni stabilite a livello locale;

– la specifica che la facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile (resta ferma la necessità ad avviso di chi scrive di procedere comunque ad un inserimento nel Regolamento TARI della scelta del Comune di avvalersi della facoltà di compensazione concessa);

– l’indicazione che, nei casi di cambio di Comune da parte del beneficiario, l’agevolazione dovrà essere quantificata dal Comune dell’utenza cessata nell’anno a in base all’importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l’intero anno a. Quindi a differenza di ns precedente lettura il Comune ove si è chiusa l’utenza dovrà comunicare a SGAte non solo l’importo pari al 25% del dovuto TARI 2025, ma la proiezione a 12 mesi di tale importo. Ciò potrebbe comportare sicuramente situazioni di iniquità – ad esempio perchè i contribuenti nel corso del 2025, dopo aver lasciato il Comune di origine, potrebbero aver occupato anche per 11 mesi alloggi più grandi o piccoli, con nuclei di maggiori o minori dimensioni: ARERA sceglie di cristallizzare l’importo a titolo di bonus al momento della cessazione dell’utenza nel primo Comune, a nulla rilevando le nuove caratteristiche dell’utenza per la restante parte dell’anno.

Tags: ARERA, Bonus sociale, TARI