È stato pubblicato in data odierna il Quaderno operativo Anci n. 62 con il quale l’Associazione offre un’analisi dettagliata delle più significative innovazioni introdotte dal CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 e propone una modulistica standard per la convenzione per lo scavalco condiviso ex art. 18 CCNL 2022/2024 e per il contratto di lavoro subordinato per scavalco di eccedenza nonché uno schema per il conteggio del monte salari e uno schema di deliberazione per lo stanziamento dello 0,22% del monte salari 2021.
Il nuovo contratto, precisa l’Anci, introduce diverse significative novità rispetto al precedente accordo 2019-2021, con un particolare focus sulla flessibilità organizzativa, il benessere lavorativo e l’adeguamento dei trattamenti economici.
È bene precisare, infatti, che il nuovo contratto non si limita a migliorare i trattamenti economici, ma recepisce istanze organizzative e di tutela derivanti dall’evoluzione non solo normativa e dagli orientamenti applicativi consolidati.
In questo contesto si segnalano, fra gli altri, i seguenti aspetti:
– flessibilità e work-life balance: il nuovo assetto contrattuale istituzionalizza la sperimentazione della settimana corta (art. 22), rafforza le tutele economiche del lavoro agile (art. 41) ed integra diversi istituti contrattuali ampliando le ipotesi di fruizione di benefici per il lavoratore, nell’intento di armonizzare le esigenze organizzative con il benessere del dipendente;
– gestione dell’invecchiamento del personale dipendente: l’introduzione delle politiche di Age Management (art. 38) rappresenta un’innovazione sistematica rivolta a contrastare il fenomeno del logoramento del personale ed a garantire il trasferimento intergenerazionale delle competenze, aspetto quest’ultimo già oggetto di alcune previsioni nella precedente tornata contrattuale, ora considerato in una visione allo stesso tempo più sistemica e di maggior dettaglio;
– adeguamento retributivo: attraverso il conglobamento dell’indennità di comparto e gli incrementi tabellari a regime dal 2024 (artt. 56, 60), il nuovo contratto migliora il trattamento economico e semplifica la struttura della retribuzione base, migliorandone la trasparenza. È inoltre stabilito l’innalzamento del limite massimo per l’indennità di posizione degli incarichi di EQ;
– sicurezza e tutele: la disciplina del patrocinio legale del dipendente viene rafforzata (art. 43), chiarendo che l’ente assume l’onere di difesa a condizione che non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale; in caso di conclusione favorevole del procedimento, il rimborso deve rispettare i parametri minimi ministeriali forensi. È inoltre definita una risposta alle criticità legate alla sicurezza sul lavoro attraverso il potenziamento della difesa legale e del sostegno psicologico per i dipendenti vittime di violenza (art. 44);
– enti di minori dimensioni: il contratto affronta diverse tematiche ed istituti prevedendo nuove misure e possibilità di differenziare la loro disciplina in favore degli enti di minore dimensione, 6 privi di dirigenza, nell’intento di rafforzarne, da un lato, l’efficienza e l’efficacia organizzativa e, dall’altro, di migliorarne l’attrattività per le migliori professionalità.
Il contratto, ricorda il documento, concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica; gli effetti decorrono dal 24 febbraio 2026, salvo diversa prescrizione dello stesso contratto (cfr. art. 2, commi 1 e 2). Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione (cfr. art. 2, c. 3).
Viene infine precisato che il Comitato di Settore Funzioni locali approverà, a breve, il nuovo atto di indirizzo per riavviare la trattativa per il triennio 2025-2027 in cui andrà distribuito il fondo di 50 milioni ai Comuni previsto per l’armonizzazione del trattamento economico accessorio del comma 674 delle Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
