Come noto, nell’ultima tornata contrattuale del pubblico impiego è stata posta particolare enfasi sul ruolo attivo esercitato dalla dirigenza nella corretta gestione dell’istituto delle ferie.
Se prendiamo ad esempio a riferimento il CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio scorso, l’art. 28 (il comma 10 in particolare) precisa che «L’ente monitora nel corso dell’anno l’effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verifichino i casi di cui ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti».
Oggi, quindi, oltre al naturale dovere di pianificare le ferie dei dipendenti in modo da assicurare che le stesse vengano utilizzate nei termini contrattualmente previsti, sul datore di lavoro grava altresì l’obbligo di effettuare un attento monitoraggio in corso d’anno sull’effettiva fruizione delle ferie programmate, in modo da garantire che il dipendente ne possa opportunamente godere.
Nel caso poi si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione (per indifferibili esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale), le ferie medesime dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti.
Come al riguardo precisato dall’Aran nell’orientamento applicativo Id: 36889 (relativo al CCNL del comparto Sanità, ma certamente riferibile in questa parte anche agli altri comparti), le indicazioni contenute in tale disposizione rivestono grande importanza, in quanto consentono una più efficace difesa in giudizio da parte dell’Amministrazione nell’ipotesi di contenziosi avviati dai dipendenti tesi ad evidenziare la mancata pianificazione, monitoraggio e informazione in capo ad essa e finalizzati al riconoscimento economico delle ferie non fruite che, in caso di soccombenza in giudizio, possono essere oggetto di osservazioni da parte della Corte dei Conti.
