A tre settimane dal via libera in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 19/2026, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione”.
Nel presente provvedimento, che consta di 32 articoli, trovano spazio anche una serie di misure dedicate al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR (art. 3).
Tra queste, per quanto qui di interesse, rileva in particolare quella prevista nel comma 3, diretta ad affrontare la grave carenza di Segretari comunali nei piccoli comuni, che rischia di compromettere l’efficacia del PNRR.
A differenza delle bozze circolate precedentemente, tuttavia, il testo definitivo della norma si limita a prevedere l’esclusione del costo dei Segretari dai tetti di spesa di personale nei soli Comuni fino a 3.000 abitanti.
Si stabilisce infatti che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell’ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
Ovviamente, però, rimarrà efficace fino al 31 dicembre 2026 la deroga prevista per tutte le amministrazioni comunali interessate dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, ovvero quegli enti che alla data del 23 aprile 2023 risultavano sprovvisti del Segretario comunale (indipendentemente dal loro numero di abitanti).
