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Assunzioni di personale in esercizio provvisorio

Ribadita preliminarmente l’inapplicabilità dell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (come novellato dall’art. 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80) fino allo spirare del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione (che quest’anno è stato differito al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia (con deliberazione n. 19/2026/PAR) ha ricordato che il divieto di assunzione per l’assenza del PIAO non si applica alle assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria, in quanto queste costituiscono la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti.

In tal senso si richiama il disposto del primo comma dell’art. 21 bis del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, il quale, testualmente, recita: “All’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico“.

Nel contempo, però, i giudici hanno ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio.

La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’amministrazione al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente“.

Tags: Assunzioni di personale, Esercizio provvisorio