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Sul rispetto del limite del salario accessorio in caso di sedi di segreteria convenzionate

Ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell’art. 60 del CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024, ciascun Comune appartenente a una segreteria convenzionata, incluso il Comune capofila, deve verificare il rispetto del tetto del 2016 con riferimento alla sola quota di spesa effettivamente sostenuta per la retribuzione di posizione del Segretario comunale. L’eventuale riconoscimento della maggiorazione prevista dal CCNL è subordinato al rispetto del limite complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’Ente.

È quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con deliberazione n. 171/2025/PAR.

Sul punto, del resto, si era già pronunciata in passato la stessa Sezione toscana con deliberazione n. 59/2017/PAR (sebbene in relazione a norme vincolistiche pregresse rispetto a quella oggetto del presente esame), affermando che «il limite di spesa posto, per quegli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati. Pertanto, nel caso di specie, l’ente “B”, per la definizione del proprio limite di spesa, potrà senz’altro portare in diminuzione l’importo rimborsatogli dall’ente “A”, ma per converso l’ente “A” non potrà neutralizzare tale somma ai fini del calcolo della propria misura del limite di spesa. Nel caso contrario, infatti, si determinerebbe un aggiramento delle prescrizioni normative su tali vicoli di spesa. Non convince, pertanto, la tesi più restrittiva che impedirebbe lo scomputo delle somme ricevute dall’ente “A” in quanto, la ratio della disposizione che inserisce nell’ordinamento dell’amministrazione pubblica la facoltà dell’utilizzo di risorse umane a cura di un’altra amministrazione pubblica è esattamente quello di utilizzare risorse di altre amministrazioni pubbliche allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse collocate nel perimetro della pubblica amministrazione» (cfr. Sezione di controllo per il Piemonte, n. 182/2017/PAR e Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, n. 70/2015/PAR).

Più recentemente, poi, in tal senso si è espressa anche la Sezione di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 116/2023/PAR, rimarcando in proposito che “il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni”.

Tags: Convenzioni di segreteria, Limiti di spesa, Segretari comunali