La base di calcolo del 10% che individua il tetto massimo di trattenimenti in servizio assentibili in base all’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025 deve essere determinata in termini finanziari (e non capitari), facendo riferimento a tal fine all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate anziché alle capacità assunzionali da esse concretamente utilizzate.
Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica con il recente parere Prot. n. 77581 del 27 ottobre 2025.
Dunque, visto che sulla base del mero dato testuale l’ambito soggettivo di applicazione della norma ricomprende gli enti locali, ne discende che il riferimento alle facoltà assunzionali “ordinarie” deve intendersi necessariamente riferito alle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.
