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Avanzi PNRR Digitale: le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte si è espressa, rispondendo ai quesiti posti da un Comune, in merito alle possibilità di impiego delle somme rimaste inutilizzate e derivanti dai contributi PNRR digitalizzazione riconosciuti agli enti che tramite la rendicontazione lump-sum hanno certificato il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La deliberazione n. 116/2025/SRCPIE/PAR traccia così una interessante interpretazione dei magistrati contabili in particolare in relazione alla Direttiva del 23 gennaio 2025 del Dipartimento per la Trasformazione digitale, (pubblicata in G.U., serie generale n. 75 del 31.03.2025) e alla finanziabilità di spese correnti ripetitive quali i canoni di manutenzione dei servizi informatici.

I magistrati contabili richiamano preliminarmente il principio per cui la destinazione vincolata di una entrata debba essere prevista da una precisa disposizione normativa derivante da una norma di rango primario e la regola secondo cui le entrate di natura non ricorrente non possono essere destinate alla copertura di spese di natura ricorrente.

Chiariscono quindi che la Direttiva richiamata, il cui espresso obiettivo era quello di fornire “principi guida per indirizzare gli enti nella sana e coerente gestione finanziaria delle risorse pubbliche rinvenienti dai fondi PNRR”, costituisce un mero suggerimento rispetto all’impiego degli avanzi PNRR digitale e che il Comune può decidere di disattendere i Principi guida motivando la diversa scelta adottata.

Da ultimo sanciscono la correttezza della copertura delle maggiori spese correnti derivanti dai canoni di manutenzione dei servizi informatici, integrati e aumentati proprio con la realizzazione delle misure PNRR digitale, tramite le risorse residue originate dal PNRR “cloud” iscritte tra le entrate correnti.

Di seguito le conclusioni deliberate: “Le risorse riconosciute a titolo di lump sum nell’ambito degli inventi PNRR oggetto del quesito costituiscono, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall’ente locale che ne sia soggetto attuatore, entrate libere non ricorrenti, destinabili ad altre finalità con gli strumenti di flessibilità del bilancio, nei limiti e nei termini da questi previsti. Le relative scelte devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Dipartimento per la Transizione digitale, che possono essere motivatamente disattese. Qualora non impiegate, le risorse in parola confluiscono, al termine dell’esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione. Le economie realizzate sulle risorse destinate al pagamento dei canoni dei servizi cloud, rappresentando entrate correnti, possono essere utilizzate per la copertura dei canoni degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.”

Tags: Digitalizzazione, PNRR, Vincoli entrate